Raccolta funghi Trentino, tutto sul regolamento

Trentino, un luogo perfetto per andare a funghi.

Chiunque desideri cimentarsi nella raccolta di funghi in Trentino deve conoscere alla perfezione il regolamento e le norme ad esso legate. Solo così non si incorre nel rischio di violare le legge regionale del posto.

Luogo di boschi incantevoli, il Trentino è una grande fungaia a cielo aperto, ragion per cui accende la miccia dei desideri più arditi cullati dal turismo micologico, che può essere soddisfatto solamente con un’adeguata conoscenza del regolamento suo in materia di funghi.

Raccolta funghi Trentino, cosa sapere

In tutto il territorio della provincia la raccolta generalmente è permessa ai residenti e a coloro che sono nati in uno dei paesi che fanno parte della provincia, a tutti coloro che possiedono di boschi nel circuito del territorio di proprietà, a tutti coloro che godono del diritto d’uso civico dentro il territorio in cui grava questo diritto.

In aggiunta, ove non è vietato in maniera esplicita, è altresì concesso ai non residenti di cimentarsi nella raccolta di funghi, che può essere eseguita solo ed esclusivamente dietro pagamento di un somma in denaro. La cifra varia da Comune a Comune, di fatto sono le amministrazioni a fissare la quota da corrispondere.

A tal proposito è doveroso precisare che il più delle volte non si ha questa possibilità all’interno dei parchi naturali e neanche dentro le foreste del demanio.

La denuncia della raccolta di funghi

La denuncia della raccolta di funghi ha una durata variabile che va da 1 giorno a 180 giorni. Quest’ultima deve essere inoltrata al Comune riferimento, ovvero a quello dove si vogliono raccogliere i funghi.

Alcune realtà comunali limitrofe si sono accordate creando un ambito territoriale organico, all’interno del quale vale un’unica autorizzazione alla raccolta. Nella fattispecie si può presentare la denuncia in uno qualsiasi dei Comuni aderenti.

Per quanto concerne il divieto di raccolta, questo può altresì essere stabilito dal proprietario del fondo, che ha però il dovere di posizionare nello stesso delle specifiche tabelle.

La quantità di funghi raccolti non dovrà superare i 2 chili giornalieri a cranio. Questa regola decade se si è in possesso di autorizzazioni speciali, quali quelle ottenute per ricerca scientifica, quelle per lavoro e quelle per sussistenza.

Tutti i raccoglitori di funghi hanno il dovere di pulire in maniera sommaria il loro raccolto nel luogo in cui la raccolta è avvenuta; come se non bastasse, per trasportarli è necessario sistemare i propri funghi dentro contenitori rigidi e forati.

Ancora, è assolutamente vietato distruggere o danneggiare i funghi, quindi non è possibile usare per la raccolta né uncini né rastrelli e neanche altri attrezzi che possano solo lontanamente creare danno al terreno.

Quantità, periodo e modalità di raccolta

La raccolta dei funghi in Trentino può essere eseguita da soggetti che hanno un’età superiore a 10 anni. Chi ha un’età inferiore a quella indicata per poter raccogliere funghi deve essere accompagnato da una persona adulta che abbia diritto alla raccolta, per esempio, un residente, oppure da un soggetto che abbia eseguito regolare denuncia di raccolta con conseguente versamento della somma prevista.

Il periodo della raccolta varia da Comune a Comune, ma dipende dalla scelta di chi deve eseguire la raccolta. Di fatto il raccoglitore dovrà corrispondere una somma che sarà proporzionata al permesso di raccolta ottenuto.

In Trentino la fascia oraria indicata per la raccolta va dalle 7.00 alle 19.00.

Come già accennato ogni raccoglitore non può raccogliere più di 2 chili di funghi al giorno, tuttavia è possibile superare detta soglia se si raggiunge il peso indicato raccogliendo un solo fungo.

Il versamento della somma da corrispondere per ottenere il permesso di raccolta può essere effettuato:

  • negli uffici comunali quando si presenta la denuncia contestualmente alla consegna della denuncia;
  • con bollettino postale intestato al Comune. Il bollettino deve indicare la causale “versamento per la raccolta funghi”, le generalità del richiedente e il periodo di raccolta;
  • tramite versamento al tesoriere del Comune di riferimento, indicando nella causale “versamento per la raccolta funghi”, le generalità del richiedente e il periodo di raccolta;
  • attraverso sistemi di automazione disposti dall’amministrazione comunale;
  • tramite operatori commerciali locali e attraverso organizzazioni turistiche del luogo;
  • in altre sedi stabilite dal comune e/o dai comuni.</li>

La ricevuta del versamento eseguito è sostitutiva della denuncia di raccolta solo se compilata in ogni sua singola parte. La suddetta ricevuta va conservata per tutto il periodo della raccolta, e deve essere mostrata, dietro richiesta dei vigili, insieme a un documento di identità.

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